La Deposizione
I Capitoli dei Sarti è una delle tante Ricerche Storiche sviluppate, tradotte, approfondite e trascritte dal Sig. Salvatore ACCARDI. Grazie a Lui la Storia di Trapani possiede meno ombre e più certezze, fatti ampiamente sviluppati. Per tutto questo il Gruppo Sacro della Deposizione del Ceto dei Sarti e Tappezzieri Ringrazia Vivamente il Sig. Salvatore ACCARDI per averci donato un così prezioso documento. Il suo sito www.trapaniinvittissima.it .
Anche nell’archivio della Curia di Trapani si cela la storia della nostra città e certamente in qualche scaffale è riposto l’atto costitutivo della Società del Preziosissimo Sangue di Cristo e delle sue cinque piaghe.
Questa era l’originaria denominazione della confraternita costituita nel 1603 dal sacerdote Nicolò Galluzzo, il quale il 5 febbraio 1604 e con atto redatto dal notaio Pietro Balsamo, donava e trasferiva il censo di una sua casa all’erga devotam Societatem nuncupatam Preziosissimi Sanguinis et quinque vulnerum Jesu Christi.
In seguito alla fusione tra la “Società del Preziosissimo Sangue di Cristo” e la “Compagnia di San Michele Arcangelo” nel gennaio 1649 si unificarono i due istituti sotto l’unico titolo di Societatis Pretiosissimi Sanguinis Xsti ac Misteriorum ac Sancti Michaelis Archangeli, innovativa espressione che soppiantava il simbolico significato delle “cinque piaghe”, non più sentito come peculiare termine che forse si contraddistingueva dall’arciconfraternita del sangue di Cristo fondata a Malaga nel 1507. Nel corso del XVIII secolo la designazione delle due società mutò nell’unica denominazione di Compagnia di San Michele Arcangelo e le cosiddette “machine” vennero comunemente chiamati “Misteri cordogliosi della Passione di Cristo”.
Tra le concessioni dei gruppi che la Società affidò ad alcune maestranze ricordiamo il mistere detto della “deposizione” concesso all’arte dei custureri, vale a dire dei sarti. È stata l’arte che insieme ai tintori [1]ha sostenuto una controversia sul diritto di precedenza del “loco” nella processione del Cereo con i mastri corallari, i quali consapevoli dell’importanza del loro mestiere volevano a loro volta averlo sui custoreri, che lo vantavano da tempo per “essere andati sempre avanti a li mastri corallai”. [2]
Benigno da Santa Caterina nel suo noto manoscritto rammenta il prestigio di questo ceto rispetto ad altri, nel seguente modo:
“i Sartori provvedono di questo Mestiere le convicine Città. hanno dato dei virtuosi Soggetti tanto per cucire le vesti da Donna quanto degli abiti per uso degli Uomini. Questa Maestranza gode il privilegio che i loro Consoli siano li stimatori delle robbe per causa di dote, col dritto di Fede Publica dato dal balio marchese di Almenara e vicerè di Sicilia a 23 di Febraro dell’anno 1723. aprono da trentadue botteghe e rinnovarono il suo Consolato nel 1619”.
Leggendo l'atto di concessione del mistere e i loro capitoli notiamo che con "sutor", non si identificava il termine di sarto (in latino "sartor") bensì l'espressione volgare di "custorere", parola forse derivata dallo spagnolo "costura -cozidura", ovvero di chi mediante la sutura o cucitura univa le stoffe. In latino la parola "sutor" significa "calzolaio" (cucitore di pellame) che negli atti notarili la troviamo indicata con "cerdone", che non ha alcuna attinenza alla radice francese di "caussetier" e dello spagnolo "calzonero".
Alla luce di queste differenziazioni d'espressioni linguistiche, i notai adoperarono il termine dialettale "custorere" che troviamo menzionato nello statuto innovato dai sarti nel 1618 [3] e nelle addizioni ai capitoli redatti nel 1773.
Il loro statuto consta di quindici articoli inclusi il proemio con norme poco costrittive delle qual i facciamo una sintesi.
Capitoli seu Statuti della mastranza di mastri custoreri della Città di Trapana nuovamente riformati per maggior beneficio di populi et universal commodo nel tempo del Consulato di Mastro Vincenso Piscopo, Mastro Giovanne Urtugno, Mastro Francesco Moretto. Thesoriero.
Alli 4 di Agosto prima indizione 1618.
Capitolo primo (proemio)
È più che certa quella sentenza che vulgarmente si dice "dove non v'è ordine ivi sarà confusione", et questo si vede esperienza nelli governi delle Republiche che, similmente nelle cose che sonno prodotte dalla madre natura dall'avere […] che vera sarebbe la prontezza della terra in recevere il fromento et altre semenze al suo tempo se doppo non fare quella guidata ordinariamente da opportune pioggie et anco sovramentata da raggi del sole che altrimente in chiascheduna cosa anderebbe in rovina, anzi y Regni le Republiche e le Cittadi se nò fossero governati da persone che come capi l'andassero mantenendo disponendo secondo il debito ordine veramente bono senza dubbio a distruggersi e rovinarsi e finalmente se nò vi fosse l'arte che l'ultima perfettione a quelle cose che non può arrivare la Natura vano sarebbe il vivere humano anzi poco o nulla differirebbe l'huomo dalli animali irragionevoli quali sonno solamente guidati dal sol'istinto da natura ove quello lo inchita ivi s'impieghano, percio sonno state sudditanze coinventate da periti et ingegnosi intelletti diverse arti appartenenti ad uso humano accio con artificioso modo et ordinato discorso s'attendesse all'universal commodo et s'abbraciasse da ogni uno quello esercitio nel quale venisse più inclinato.
Capitolo secondo
Si nominavano quattro ufficiali chiamati consoli che sceglievano il tesoriere, un tempo detto economo. L'annuale nomina avveniva annualmente il tre maggio "nel giorno di festività di Santa Olivia Vergine e Martire, dopo il Vespero".
Capitolo terzo
"Per dare previa sodisfatione a tutta la Città", dietro pagamento di un'onza e di un tarì, (annotato dal tesoriere nel libro degli introiti) i consoli autorizzavano l'esercizio di una nuova bottega al custorere che era sottoposto all'esame in cui dava prova d'aver appreso e di sapere operare bene l'arte sartoriale.
Capitolo quarto
Il contributo, ovvero la cauzione, si restituiva al lavorante che non avesse superato l'esame di custorere. Chi era riconosciuto abile ad esercitare il mestiere, rinunciava alla cauzione depositata, che il tesoriere trasferiva nella cassa dell'arte a disposizione dei consociati che l'avrebbero spesa a beneficio dell'arte.
Capitolo quinto
"Chi per proprio capriccio e superbia haveranno ardire mettere pothega" era punito dai consoli per "cotesta sfacciataggine", che, con l'appoggio dei senatori i quali approvarono i loro capitoli, costringevano il "contravventore" a pagare quattro onze e di "essere castigato come merita".
Capitolo sesto
Con questa norma s'esentava dal sostenere gli esami di custorere i figli dei mastri dell'arte, che fin dall'infanzia erano educati dal genitore ad apprendere il mestiere e i lavoranti che avessero contratto matrimonio con la figlia di un mastro. A costoro era permesso di "aprire nova pothega" e di ottenere la debita licenza pagando un'onza e un tarì. Questa "esazione e franchezza"d'esame era considerato come dono a beneficio della manutenzione della cappella dei custureri, poiché la "nostra maestranza di giorno in giorno possa perfettionarsi e mantenersi con gran numero alla executtione di nostro officio".
Capitolo settimo
Ai figli dei mastri, che in giovane età avendo appreso il mestiere di custorere e che avessero esercitato quest'arte in altra città, s'impose di sostenere l'esame per dar prova dell'esperienza acquisita e di versare la cauzione di un'onza e un tarì.
Capitolo ottavo
Il mastro "forestiero" intenzionato ad esercitare l'arte di custorere a Trapani era obbligato a pagare due onze e due tarì, cioè il doppio dell'imposizione dei capitoli precedenti eccetto che "volendo metter pothiga prendesse per moglie alcuna figliola di mastro, allora pagherà solamente unza una e tarì uno".
Capitolo nono
Si stabiliva che solamente ai consoli era permesso di stimare le "robbe così di homo che di donna nelle potheghe proprie o de altri nella loggia" e agli stessi era consentito di riscuotere il corrispettivo di "grani dui per unza", pari allo 0,34% sul totale della stima. [4] L'offerta data dalle "persone che vorranno apprezate tali robbe" era riposta "nella casettina per la elemosina". Il mastro, che avesse infranto quanto stabilito nella norma, avrebbe dovuto sborsare al tesoriere dell'arte, la penale di sette tarì e due grani. Questa ammenda sarebbe stata applicata "in beneficio della Cappella" e volendo apprezzare robe di "zitaggi" (stime dotali) il mastro custorere s'impegnava a consegnare il denaro "che li sara dato in premio" nella cassa dell'elemosina. Mancando a quest'obbligazione era costretto a pagare un'onza e un tarì "in pena subito che trasgredira il presente capitolo".
Capitolo decimo
"Essendo stato sempre costume antico di nostri predecessori il primo giorno o prima settimana di quaresima dispensarsi alli mastri e lavoranti ogn'anno le Candele e ponendo detta cerimonia assai lodevole per mezo della quale si viene da tutti a dimostrare un vero segno di riconoscenza a detta arte s'ha determinato che tal costume e degna usanza l'habbia da osservare esortando a detti Consoli di fare prima benedire dette Candele et imprimerli con il sigillo della Gloriosa Vergine Santa Oliva accio la devozione non solo s'habbia da mantenere ma anco da augumentarsi".
Capitolo undicesimo
Per il sussidio della cappella dedicata a Santa Oliva protettrice dell'arte e affinché davanti all'immagine della Santa fosse sempre accesa una "lampa" a glorificarla, ciascun mastro contribuiva annualmente con tre tarì e ogni lavorante con un tarì e dieci grani. Un terzo della somma raccolta era destinata all'abbellimento della cappella per la vigilia di Natale, l'altro terzo serviva a organizzare il Sabato Santo e la rimanente era riservata alla festività della Santa Oliva (eletta patrona di Palermo nel 1606). [5] Per la ricorrenza della Santa, il tesoriere spendeva il denaro raccolto acquistando "cera, oglio et altre cose appartanenti per sollennizare detta festa" e pagava sei tarì al priore della chiesa per l'officio della messa.
"Di più nel giorno che si suol conducere il Cereo per la Citta attendano detti Consoli unitamente appararlo e nissuno stij sotto speranza del'altro exortando parimente a tutti mastri e lavoranti che intervengono ad acompagniare detto cereo per honore di detta maestranza et in detto giorno di Santa Oliva sijno presenti alli primi vesperi et anco nella sollenne messa per maggior decoro di detta sollennità".
Capitolo dodicesimo
I consoli apprestarono la loro consulenza a quei lavoranti e mastri che sostenevano al corretto apprendimento del taglio pregiato di un drappo, un cucito o un lavoro sartoriale.
Capitolo tredicesimo
"Che li Consoli non faccino spese straordinarie nell'occorrenze solite e diano conto di loro officio et del denaro speso alli novi Consoli fra termine di giorni tri doppo la loro mutatione". Si imponeva ai consoli pro tempore di non eccedere nelle spese straordinarie e di far annotare al tesoriere pro tempore i prelevamenti e i depositi nel libro contabile della cassa. Gli stessi rendevano conto del loro operato al tesoriere e ai nuovi consoli eletti, i quali contavano il denaro giacente nella caxia, appuravano la veridicità di quanto
dichiarato dai consoli passati entro tre giorni dal loro insediamento nella nuova carica di rappresentanza dell'arte, redigendo il relativo verbale.
Capitolo quattordicesimo
La solidarietà e l'onore dei mastri custureri si evince in questa regola con la quale si stabiliva che "morendo un mastro si chiudano in quel giorno le potheghe e si facci dire una messa cantata nell'altare privilegiato". Era alta la considerazione e il rispetto verso un defunto mastro o lavorante che avesse dedicato in vita "se stesso al servitio di nostra Arte". In ossequio del defunto i consoli decretarono che "ogni mastro habbia da tenere la pothega serrata in segno di condoglienza e ramarico et essendo giorno di lavoro potranno essercitare loro officio nascostamente sino all'hora che detto mastro defonto sara sepolto. E quando sara venuta l'hora di doversi sepelire anderanno li consoli di pothega in pothega a chiamare et avisare tutti i mastri et arteggiani di nostro officio ad effetto di doversi acompagniare detto defonto in sino alla chiesia ove si haverà da condurre et anco s'impiegheranno a farsi dare da tutti li mastri qualche grano almeno ad effetto di farci celebrare una messa cantata allo altare privilegiato et parimente s'alcuno mastro venisse in gran miseria e povertà habbino l'occhio li consoli di quando in quando ricogliere tra la mastranza qualche denaro mercè del quale hà soccorso et abuonato conforme conviene".
Capitolo quindicesimo
Con questa norma si conclude la stesura dello statuto sottoscritto dai mastri che l'approvarono: "in somma per maggior corroboratione e validità di questi capitoli accio fossero a tutti manifesto e nissuno allegasse ignoranza li predominati consoli hanno fatto congregare esaminare tutti li mastri et lavoranti di nostra Arte nella cui presenza hanno fatto leggere de verbo ad verbum il tenore di quanto in quelli si contiene sotto le sudette penne et altre riservate alli spettabili Giurati Regij Consiliarij et anco hanno determinato doversi giudicare nominare e riputare mastri di detta Arte come esaminati isonei e sufficienti a poter essercitare detto officio li infrascritti, cioè:
Mastro Antonio Cavarretta, Mastro Vicenzo Piscopo, Mastro Lodovico Campanella, Mastro Bartolo Greco, Mastro Vito Bonfanti, Mastro Pasquale Furco, Mastro Pietro de Natale, Mastro Vicenzo di Palma, Mastro Pietro Navarro, Mastro Francisco di Alonso, Mastro Pietro Resignano, Mastro Giulio Cesare Conte, Mastro Dominico di Vita, Mastro Luca Fardella, Mastro Francesco Corso, Mastro Rocco Ricitri, Mastro Rocco Valla, Mastro Francesco Aucello, Mastro Gioseppe Ciambra, Mastro Gioseppe Buscajno del quondam Giacobo, Mastro Francisco Moretto, Mastro Gioanne Urtugnio, Mastro Francesco di Peri, Mastro Leonardo Bonfanti, Mastro Mario Greco, Mastro Vito Moretto, Mastro Bastiano Chianelli, Mastro Petro Campanella, Mastro Diego Pampalona, Mastro Salvatore lo Rallo, Mastro Antonino Migliolino, Mastro Giacomo di Apì, Mastro Battista Birrina, Mastro Andrea di Peri, Mastro Leonardo Fiorentino, Mastro Giacomo Guarnotta, Mastro Gioseppe lo Monaco, Mastro Gioseppi Macajoni, Mastro Cattaldo di Palma, Mastro Diego Piscopo, Mastro Nicolao Sincino, Mastro Filippo di Chiaxa, Mastro Paulo Mautisi, Mastro Diego di Vitali, Mastro Agostino Cundo, Mastro Gioseppe di Natale, Mastro Geronimo lo Arsante, Mastro Mattheo Sulfarello, Mastro Filippo Girbasi, Mastro Honofrio Campanella, Mastro Lorenzo di Lionora, Mastro Gioseppe la Barbera, Mastro Francisco Casalino, Mastro Diego Tipa, Mastro Francisco Xebba, Mastro Gioseppe Rinaudo, Mastro Pietro di Messina, Mastro Pasquale Corduna, Mastro Joanni Antonio Tubia, Mastro Raffaele Dajdone, Mastro Leonardo Greco, Mastro Nicolao di Luciano, Mastro Gaspano di Pasquale, Mastro Geronimo Torres, Mastro Stefano Arceri, Mastro Francisco di Natali, Mastro Mattheo di Peri, Mastro Mattheo di Vitali, Mastro Andrea Pampalona, Mastro Joanni Campanella, Mastro Antonio Ricitri, Mastro Gioseppe lo Balestreri, Mastro Gioseppe de Patti, Mastro Cesare Grosso, Mastro Filippo Girbasi, Mastro Joanni Antonio Ciufarello. Presententar registrentur et exequantur Geronimo de Nicolao Rizzo jurator, Annibale Fardella jurator, il barone della Cudia jurator, il barone di Reda jurator.
Die viij° februarij ij° indictionis 1619.
Note:
[1]"Vi sono ancora in Trapani da diecisette loggie di Tessitori ed aprono altrettanti telai. Un tal Mestiere si è sempre molto accresciuto ed avvantaggiato per la perizia degli Aurefici. Si tesse con fino gusto qualunque Drappo di Seta con varie Fiori, anche di argento ed oro. Sono poi con ispecialità mentovati e grandemente ricercati per ogni dove i "Cattivelli di Trapani" a due capi ed i Siciliani ricorrono da lontani Paesi in Trapani per provvedersi diuna tal sorte di Drappo, che per loppiù serve per li "Manti alla Siciliana"".(Benigno da Santa Caterina - Trapani Profana - manoscritto custodito nella biblioteca Fardelliana).
[2] Tratto da "Trapani durante il governo del vicerè Giovanni de Vega" di Carlo Guida: "l'artigianato nella processione del cero".
[3] Il capitolo dei custoreri è riportato negli "Omnia Acta dell'Archivio del Senato di Trapani", nel registro numero 205 conservato nella biblioteca Fardelliana.
[4] Sapendo che una onza corrispondeva a 30 tarì e che un tarì valeva 20 grani, per conoscere di quanti grani era composta un'onza moltiplichiamo 20x30 il cui risultato dà 600. Per risalire alla percentuale dello 0,34% applichiamo la proporzione: 600 : 100 = 598 [600 - i 2 grani per onza] : x da cui otteniamo 99,6666 periodico. Moltiplicando 600 grani per meno 99,6666 periodico conseguiamo la percentuale arrotondata dello 0,34%. Al contrario, moltiplicando 600 per meno 0,34% otteniamo i 597,96 periodico grani, arrotondati a 598 da cui sottraendo 600 dà 2, vale a dire il corrispettivo dei "due grani per un'onza".
[5] Alla fine del Cinquecento erano stati i francescani a diffondere il culto di santa Oliva e a cercarne il corpo nell'ex chiesa di Cosma e Damiano, sotto la sacrestia di casa Professa. Essi accusarono nel 1600 i gesuiti di avere trovato il corpo della santa, di averlo trafugato e di averlo consegnato al Duca di Feria per portarlo in Spagna. La folla fece pressione sul Senato e sull'Arcivescovo per avere restituito il maltolto e quest'ultimo lanciò la scomunica, proclamandola oralmente, a cavallo, in mezzo alla folla che assediava e lanciava sassi contro Casa Professa.
(tratto dal sito web www.comune.palermo.it/Eventi/Il% - alla nota 63).
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